(Translates from the italian only!)

sabato 21 dicembre 2013


   Da: Magni, Divinique Prophetae / B. Ioannis / Ioachim Abbatis, / Sacri Cisterciensis Ordinis, / Monasterii Floris, / Et Florensis Ordinis Institutoris, / Hergasiarum Alethia / Apologetica, / Sive / Mirabilium Veritas Defensa. / Auctore Reverendissimo Patre / D. Gregorio De Laude, Alias De Lauro / Sacrae Theologiae Doctore, Abbate Sagittariensi, Congregationis / B. Mariae Virginis utriusque Calabriae, & Lucaniae, / Sacri Cistercensis Ordinis. / Neapoli, Typis Novelli de Bonis Typographi Archiep. MDCLX. (Pagg. 38-40)

Dall’archivio sagittariense.[1]a
   Onorio vescovo, servo dei servi di Dio. Al diletto figlio Abate del Monastero di Santa Maria del Sagittario[2], e ai suoi Fratelli sia presenti, che futuri in eterno. Con i legittimi voti di fornire l’approvazione, e dalle legittime petizioni ci si conviene le attenzioni di attribuire, ciò che è valutato indegno, alla custodia della giustizia, e come araldi siamo considerati nelle alte sfere degli Apostoli Principi Pietro, e Paolo specchi dal presente Signore disponente. In conseguenza diletti figli in Cristo assenzienti alle legittime petizioni. Il Monastero della B. Maria del Sagittario, a cui il nobiluomo Tancredi Murrino ha offerto col diritto di proprietà di Romana Chiesa, ad esempio dei nostri predecessori di Apostolica memoria. Custodiamo col privilegio della libertà, e proteggiamo con l’autorità speciale della sede Apostolica, di Alessandro Secondo, di Gregorio Settimo, di Urbano Secondo, di Pasquale Secondo, e di Calisto Secondo. Che stabiliscono, affinché qualsiasi ricchezza, qualsiasi possesso da elargizione di Pontefici, o dello stesso nobile, ovvero dei suoi eredi, oppure di altri fedeli che pervennero piamente al vostro Monastero, o qualsiasi possesso avrete ottenuto, o in futuro starete per ottenere, permanga valido per voi, e integro, fra cui su questi specifici nomi abbiamo ritenuto stabilire. Le chiese di San Basile di Cariato, di Santa Caterina con le sue pertinenze, di San Lorenzo di Adessia, di San Nicola di Spezzano[3], di San Nicola di Dyacensi, di Santa Maria di Odolina, di San Nicola di Parrico, di San Pietro di Rubeo, di San Filippo di Senise (de Sinisio), di San Sebastiano di Parapauli, di Santa Trinità di Sant’Ugarico, e la parte centrale di San Giovanni di Felice (de Felicis) con ogni diritto, e sue pertinenze. Similmente (la chiesa) di San Vincenzo con Ospedale[4], ed i suoi beni in Tarsia. Similmente il possedimento di Barra, e di Maradassa nel possedimento di Altomonte[5], la Terra di Feliceto nel possedimento di Malvito. Inoltre vi stabiliamo, e lo stesso vostro Cenobio con ogni vostra Chiesa, Villaggio, Possesso, Casale, e uomini, Chierici, e Laici in diverse parti stabiliti in tali stati, e non avendo nessun Vescovo, che soggiacciano al solo Romano Pontefice, e in quelle cose spirituali sacrifichino la pastorale cura e censura, e in quelle cose temporali dominare nel libero regime giuridico di proprietà. L’unzione, l’olio santo, le consacrazioni degli Altari, o delle Basiliche, le ordinazioni dei Monaci, o dei vostri Chierici, che per i sacri ordini saranno in condizioni di essere promossi, è anche a voi propizio lo speciale ufficio per chiunque di voi avrà desiderato di ricevere i Sacramenti dal Vescovo Cattolico. La scomunica per di più, o l’interdizione in voi, o nel vostro modo di fare giustizia ai sudditi, che voi comunque castigherete secondo i dettami della Chiesa, a nessuno dei quali piace la sovranità, o il merito, la delegazione, oppure che ci sia l’ufficio, per qualche delitto che, vostro malgrado, si avventuri ad arrecare, che solo il Romano Pontefice dalla conosciuta verità per la colpa non volendo castiga i contumaci. Delle libertà d’altra parte, che il predetto nobile da quel tempo abbia concesso al luogo con l’autorità del suo scritto, giusto esemplare dei nostri predecessori queste a voi confermiamo in modo particolare, vedi pure. Siccome in base ad ogni parte del proprio diritto abbiate potuto attirare verso di voi qualsiasi uomo per produrre, o per sviluppare nelle vostre contrade intorno al Casale abbiate libera facoltà. E nessuna persona vostra, o soggetti al vostro diritto si avventuri a molestare, o trascinare in giudizio da voi malvolentieri, che solo il Romano Pontefice, osi tentare. Similmente dato che per le loro cose, che naturalmente per la giustizia del predetto nobile, oppure dei suoi posteri chiunque avrà da dare per causa di vita, o di morte al vostro Cenobio, o piuttosto in qualsiasi modo avrà voluto trasferirsi, abbia licenza efficace. E che non si abbia come scopo costringere contro il vostro beneplacito gli uomini nella servitù con lavoro ingrato, o con qualche personale giurisdizione del vostro Monastero, o imporre ad essi qualche servitù, oppure che si esiga per voi erbatico, o glandatico (ghiandatico), o plateatico, o piuttosto che si eserciti da voi qualche giurisdizione, o esazione da introdurre nella terra del predetto nobile, e dei suoi eredi, o successori; e che i vostri animali siano pascolati liberamente in essa così come avrete disposto, e che sia tagliata legna, e che siano prese per vostro uso senza alcuna opposizione. Similmente se qualcuno si sia rifugiato per qualche colpa nel prenominato Monastero, in nessun modo da quel luogo sia allontanato con violenza, ma sia da voi arrestato per fare giustizia. E inoltre riguardo ai vostri possedimenti, se da questa fortuna siate stati defraudati, che particolarmente decidiamo di osservare completamente col vostro Monastero per la proprietà il privilegio della pertinente Chiesa Romana: perciò dalla presente istituzione sanciamo, affinché qualsiasi dei possedimenti vostri a voi irragionevolmente usurpato da meno di cento anni, o diversamente che pacificamente sarà provato di essere occupato, o che siete danneggiati contro i decreti Apostolici, da una specie di malvagi, e si aggraverà da aperti sconvolgimenti da una seconda, a una terza volta ammonito, e che si ravvede il meno possibile, verso di voi, e verso i Prediletti Ecclesiastici lo stesso sia toccato dalla pubblica scomunica per molto tempo, finché ciò che deve essere restituito al vostro Monastero sia restituito senza frode, e che convenientemente a voi soddisfi. Decidiamo anche che la sepoltura nella stessa località sia libera, affinché di quelli, che avranno deciso di essere seppelliti in quel loro luogo, qualora non siano scomunicati, nessuno si contrapponga alla volontà, alla devozione, ed all’esecuzione. Per il morente giusto vostro Abate nessuno ivi sia preferito con qualsiasi astuzia della surrezione, o con la violenza, a meno che i Fratelli con comune consenso, o parte dei Fratelli del più savio consiglio secondo Dio, e la Regola del B. Benedetto abbiano provveduto ad eleggere. La scelta d’altra parte se per il Romano Pontefice sia stata possibile, e libera udienza, conceda a colui da consacrare, se invece con sua licenza si sia recato da qualche Vescovo Cattolico sia consacrato come di consueto nella fede, e con l’obbedienza della Chiesa Romana. Stabilendo e l’uso della Mitra, e dell’Anello, e delle altre insegne Vescovili che possederà. Per indizio del vero di questi principi di libertà della Sede Apostolica paghiate due aurei Bizantini in singoli anni al Palazzo Lateranense, o al seguente anno rimetterete fedelmente, certamente se nel precedente sia successo di aver mancato. Decidiamo dunque, che a nessuno in toto degli uomini sia messo in vendita il predetto Cernobbio della santa venerazione per perturbare temerariamente, o sottrarre i suoi possedimenti, o trattenere quelli sottratti, ridurre, oppure nel modo in cui piace di molestare con vessazioni, ma tutti i suoi beni integri siano preservati dai loro danni, dalla loro amministrazione, ovvero da sostentamenti d’ogni tipo che saranno concessi. E tu diletto figlio Abate, e tuoi successori, vostri Fratelli, che dirigiate lo stesso Monastero secondo la Regola di San Benedetto sempre con ferma Religione. Se insomma per quanto nel futuro la posizione Ecclesiastica, unisci assieme a quella secolare (laica) questo legame alla nostra istituzione consapevolmente avrà turbato temerariamente di contravvenire a quello (legame) a cui, da una seconda, a una terza volta avvertito, se non abbia soddisfatto congruo rimedio, che si astenga dalla dignità del suo potere, e del suo onore, e che riconosca se stesso essere reo in cospetto divino del giusto Giudice, per la perpetrata iniquità (ingiustizia), e che sia fatto estraneo dal consacratissimo Corpo, e sangue di Dio, e Signore nostro Gesù Cristo, e anche soggiaccia in estremo esame al castigo angustiato. Per tutti quanti d’altra parte al medesimo Venerabile luogo da questa Sede Apostolica con i decreti osservanti della nostra Istituzione sia la pace del nostro Signore Gesù Cristo, fino a quanto e questo frutto di buona azione percepiscano, e secondo l’angustiato Giudice trovino i premi dell’eterna pace.
╬   Onorio Vescovo della Chiesa Cattolica.
╬   Io Nicola Vescovo Tuscolano.
  (Proprio questo Nicola con il nostro sopra detto di Chiaromonte qualcuno confonde, sapendo, che costui era denominato Nicola dei Romani, ed era Romano, ed è stato nominato Vescovo Cardinale Tuscolano da Innocenzo Terzo nell’anno del Signore 1205. nel mese di Dicembre, nell’anno 7° del suo Pontificato. E l’uomo si spogliò nell’anno del Signore 1219. come è vero che assegnano Ciacconio, ed altri, ed il nostro Nicola di Chiaromonte in quel luogo dei Cistercensi, proprio come in Cardinalizio, e così subentrò immediatamente nella dignità della Chiesa Tuscolana.)
Alfonso Ciacconio in Vite dei Pontefici, Abate Ughelli, Dell’Italia Sacra, Tomo 1, termine Vescovi Tuscolani n. 25. Gerard. de Sancto Gemin. In Chronicon.[1]b
╬   Io Guido Vescovo Prenestino.
╬   Io Gregorio col titolo Diacono Cardinale di Santa Anastasia.
╬   Io Guido col titolo Diacono Cardinale di San Nicola in Carcere.
╬   Io Ottaviano Diacono Cardinale dei Santi Sergio, e Bacco.
╬   Io Giovanni Giacomo Diacono Cardinale di Cosimo, e Damiano.
╬   Io Romano Diacono Cardinale di Sant’Angelo.
╬   Io Stefano Diacono Cardinale di Sant’Adriano.
   Dato in Laterano per mano di Guglielmo Notaio di Santa Romana Chiesa il diciottesimo di Settembre, Indizione quarta[6], nell’Anno dell’Incarnazione del Signore millesimo duecentesimo sedicesimo (MCCXVI), nel vero Pontificato del Signore Onorio Papa III, nell’anno primo.
Il traduttore dal latino: ing. Domenico Nociti
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    [1]^a^bA margine sinistro.
    [2]^Ordine Cistercense, diocesi di Anglona.
    [3]^Anche se non è indicata la precisa ubicazione in questa Bolla, si ritiene che questa chiesa sia stata ubicata nel luogo in cui oggi trovasi la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dato che il 7 Giugno 1223 a Spezzano è stata riscontrata anche la chiesa di San Gregorio, per la quale il suo L. Priore ha avuto una contesa con l’Abbate di Scuse (Cfr. Archivio di Montecassino, Aula III, caps. 2, fasc. 4, n. 34), la cui Abbazia trovavasi nell’omonima contrada nei pressi dell’attuale centro abitato di Terranova da Sibari, che all’epoca ancora non era sorta, e siccome l’attuale chiesa di Santa Maria delle Grazie, che in epoca antecedente al 1451 era chiamata "ecclesia Beatae Mariae Virginis de Spezano" (Cfr. Francesco Russo, Regesto vaticano per la Calabria, Giuseppe Gesualdi Editore, Roma 1975, n. 11222; Archivio Segreto Vaticano, Reg. Lat. 474, f. 102v-103), è più prossima alla contrada Scuse rispetto alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, bisogna ritenere la prima di queste ultime due chiese più direttamente collegata alla suddetta Abbazia e farla corrispondere con la chiesa di San Gregorio, giacché, come è noto, non solo in epoca medioevale, nello stesso punto in cui era ubicata una chiesa ne poteva sorgere con elevata probabilità una successiva. Le altre chiese di Spezzano Albanese, infine, non sono state prese in considerazione in quanto di epoca rinascimentale o successiva.
    [4]^Alloggio per ospiti.
    [5]^Brohalla, corruzione del nome arabo Barakhalla (Benedetta da Dio), è Altomonte, diocesi di Cassano.
    [6]^Padre Francesco Russo al n. 580 del Regesto vaticano per la Calabria, Giuseppe Gesualdi Editore, Roma 1974, ritiene dubbia questa Bolla, mentre lo stesso sostiene che l’indizione è errata, senza darne spiegazione alcuna. Ciò non può essere vero, perché dovendo l’indizione essere pari al resto di (1216 + 3) / 15 = 81 + 4 / 15, il cui resto è proprio il numeratore di 4 / 15, cioè 4, bisogna, perciò, ritenere l’indizione esatta. La medesima indizione è anche pari al resto di (1216 - 312) / 15 = 60 + 4 / 15, il cui resto è proprio il numeratore di 4 / 15, cioè 4. Tenendo, comunque, conto che, in caso di indizione greca, diversamente della precedente romana, l’anno 1217, invece di iniziare il 1° Gennaio, inizia il 1° Settembre 1216 e il 18 Settembre 1216, data di questa Bolla, cade nell’indizione dell’anno 1217, cioè nella quinta. Comunque, questa Bolla, essendo stata emessa il 18 Settembre del “Pontificatus vero Domini Honorij Papa III, anno primo”, essendo iniziato questo pontificato il 18 Luglio 1216, in ogni caso il 18 Settembre 1216 cade nel primo anno di questo pontificato.
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